Tecnico installa una pompa di calore su una casa in pietra del Nord Italia in conformità all'obbligo di fonti rinnovabili del D.Lgs. 5/2026

    Obbligo Rinnovabili negli Edifici dal 3 Agosto 2026: la Norma RED III su Caldaie e Pompe di Calore

    Dal 3 agosto 2026 l'obbligo RED III impone quote di rinnovabili anche per chi sostituisce la caldaia: cosa cambia e come adeguarsi con la pompa di calore.

    1 agosto 202621 min di letturaPompe di Calore

    Dal 3 agosto 2026 in Italia entra in vigore un obbligo che cambia le regole per chi deve sostituire la caldaia o ristrutturare l'impianto termico di casa o dell'azienda: una quota minima di energia da fonti rinnovabili diventa obbligatoria per legge, e non rispettarla significa rischiare il diniego del titolo edilizio necessario per i lavori. Non si tratta di un incentivo facoltativo come il Conto Termico o l'Ecobonus, ma di una condizione tecnica da soddisfare per poter procedere con l'intervento.

    La novità arriva con il D.Lgs. 5/2026, il decreto che recepisce in Italia la direttiva europea RED III (UE 2023/2413) sulle energie rinnovabili, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 4 febbraio 2026, con applicazione piena dopo 180 giorni. Fino ad oggi l'obbligo di integrazione da fonti rinnovabili riguardava soprattutto le nuove costruzioni e le grandi ristrutturazioni; da agosto 2026 la novità più rilevante per famiglie e piccole e medie imprese del Nord Italia è che l'obbligo si estende anche alla semplice sostituzione dell'impianto termico, cioè al caso più comune: cambiare una caldaia vecchia con un impianto nuovo.

    In questa guida spieghiamo, con numeri verificati e senza inutili allarmismi, cosa prevede davvero il decreto, quali sono le quote minime di rinnovabile richieste per ogni tipo di intervento, cosa succede agli incentivi per le caldaie a biomassa (pellet e legna), perché la pompa di calore diventa la strada più diretta per restare in regola, e come muoversi in pratica se hai in programma un intervento su casa, condominio o capannone aziendale nei prossimi mesi.

    Vale la pena sottolineare fin da subito una cosa: questo non è un ennesimo bonus a scadenza, ma un requisito tecnico strutturale che resterà valido negli anni a venire, destinato semmai a diventare più stringente man mano che l'Unione Europea alza l'asticella degli obiettivi di decarbonizzazione. Chi pianifica oggi un intervento di sostituzione dell'impianto termico, anche se non è ancora obbligato a partire subito, farebbe bene a orientarsi già verso soluzioni conformi, evitando di dover intervenire una seconda volta a breve distanza.

    Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva RED III (Renewable Energy Directive, UE 2023/2413), che fissa obiettivi più ambiziosi di decarbonizzazione per l'Unione Europea in vista del 2030. Il decreto modifica in particolare l'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021, la norma che già stabiliva l'obbligo di copertura da fonti rinnovabili per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni importanti.

    La modifica principale, quella che interessa più da vicino i clienti residenziali e le PMI, è l'estensione dell'obbligo agli interventi di sostituzione dell'impianto termico, prima esclusi o trattati in modo marginale. Il decreto è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, ma le nuove regole si applicano alle richieste di titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA con impianto) presentate a partire dal 3 agosto 2026, cioè 180 giorni dopo l'entrata in vigore. Chi ha già presentato pratica prima di questa data resta sotto le regole precedenti.

    Il decreto si inserisce in un percorso normativo più ampio che negli ultimi mesi ha già toccato il settore dell'edilizia e degli incentivi energetici: dal nuovo Testo Unico delle detrazioni edilizie al Conto Termico 3.0, fino alla riforma dei Certificati Bianchi per le imprese. Non sono la stessa norma e non vanno confusi tra loro, ma condividono lo stesso obiettivo di fondo: spingere in modo strutturale la sostituzione dei generatori a combustibile fossile con soluzioni elettriche o ibride ad alta efficienza, in primis la pompa di calore.

    Il cuore della norma è la tabella delle quote minime di copertura energetica da fonti rinnovabili, calcolate sui consumi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio. Le percentuali cambiano in base al tipo di intervento e alla natura pubblica o privata dell'edificio:

    Tipo di interventoEdifici privatiEdifici pubblici
    Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione60%65%
    Ristrutturazione importante di primo livello (interviene su involucro e impianto termico, superficie disperdente > 50%)40%45%
    Ristrutturazione importante di secondo livello e sostituzione dell'impianto termico15%20%

    Per la maggior parte dei clienti SEI, residenziali o piccole aziende del Nord Italia, lo scenario che conta davvero è l'ultimo: la sola sostituzione della caldaia (senza altri interventi sull'involucro) fa scattare l'obbligo di coprire almeno il 15% dei consumi termici con fonti rinnovabili negli edifici privati, quota che sale al 20% per gli edifici pubblici. È una soglia raggiungibile con una singola pompa di calore correttamente dimensionata, come vediamo più avanti.

    Le quote più alte, riservate a nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello, riguardano tipicamente interventi più corposi: demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti superiori al 20% del volume esistente, o ristrutturazioni che intervengono su oltre metà della superficie disperdente dell'edificio insieme all'impianto termico. Sono i casi in cui, insieme alla pompa di calore, entra spesso in gioco anche il fotovoltaico per raggiungere quote di copertura rinnovabile più elevate, dato che la norma considera la produzione elettrica da pannelli solari, se autoconsumata per gli usi termici tramite pompa di calore, tra le fonti rinnovabili computabili.

    Tecnico verifica la relazione tecnica per l'obbligo di quota rinnovabile prima della sostituzione della caldaia in un'abitazione del Nord Italia
    La relazione tecnica ex Legge 10/1991 va allegata alla pratica edilizia per dimostrare il rispetto della quota minima di rinnovabile.

    Fino alle regole precedenti, chi si limitava a cambiare il generatore di calore (la caldaia) senza toccare cappotto, infissi o altri elementi dell'involucro edilizio restava spesso fuori dal perimetro dell'obbligo di integrazione rinnovabile. Il D.Lgs. 5/2026 chiude questa maglia: la sostituzione dell'impianto termico, da sola, è ora un intervento che fa scattare la soglia minima del 15% (edifici privati) o 20% (edifici pubblici).

    In pratica, chi presenta una pratica edilizia per sostituire la caldaia dal 3 agosto 2026 in avanti dovrà allegare una relazione tecnica, redatta da un professionista abilitato ai sensi della Legge 10/1991, che dimostri il rispetto della quota minima di rinnovabile. Non è una formalità: è un documento tecnico che confronta i consumi coperti da fonte fossile e quelli coperti da fonte rinnovabile, e che il Comune può richiedere prima di rilasciare il titolo edilizio.

    Il decreto prevede un margine di flessibilità per i casi limite: se il rispetto della quota è documentato come tecnicamente impossibile o economicamente non sostenibile (ad esempio per vincoli strutturali, impianti condominiali centralizzati con spazi insufficienti, o edifici sottoposti a vincolo storico-artistico), la relazione tecnica può motivare una deroga. Restano comunque casi eccezionali, da dimostrare puntualmente e non da dare per scontati in fase di preventivo.

    Un caso frequente nella pratica di cantiere è il condominio con caldaie autonome: se ogni appartamento sostituisce il proprio generatore in tempi diversi, la valutazione della quota rinnovabile va fatta a livello di singola unità immobiliare e di singolo intervento, non dell'intero edificio. Questo significa che, in un condominio, alcuni proprietari potrebbero già trovarsi nell'obbligo mentre altri, che sostituiscono la caldaia prima del 3 agosto 2026, restano ancora sotto le regole precedenti: un motivo in più per non rimandare la decisione se il generatore attuale è già a fine vita.

    Una delle conseguenze più concrete del D.Lgs. 5/2026 riguarda le caldaie e le stufe a biomassa. Dal 3 agosto 2026, chi sostituisce una caldaia a gas con una stufa o un caldaia a pellet o a legna perde l'accesso agli incentivi: niente più detrazione fiscale, niente Conto Termico, niente agevolazioni regionali per questo tipo di intervento, salvo l'eccezione descritta più sotto.

    La logica alla base della norma è il cosiddetto principio dell'"uso a cascata" della biomassa: il legislatore europeo considera prioritario destinare la biomassa legnosa a impieghi a maggiore valore aggiunto (materiali, bioraffinerie) piuttosto che alla combustione diretta per riscaldamento, anche per il suo impatto sulle emissioni di polveri sottili (PM10 e PM2.5), un tema su cui le città della Pianura Padana sono già sorvegliate speciali per la qualità dell'aria.

    Il decreto lascia comunque una porta stretta aperta: è ancora possibile sostituire un vecchio impianto a biomassa con uno nuovo della stessa categoria mantenendo l'accesso agli incentivi, ma solo se il nuovo generatore rispetta requisiti tecnici stringenti, tra cui:

    • certificazione ambientale a 5 stelle (la classificazione più alta prevista per i generatori a biomassa);
    • rendimento termico utile non inferiore all'87%;
    • emissioni di polveri sottili non superiori a 1 mg/Nm³.

    Al di fuori di questo caso specifico, chi oggi valuta la sostituzione della vecchia caldaia farebbe bene a considerare fin da subito una soluzione elettrica o ibrida, che resta pienamente incentivabile e in regola con l'obbligo di quota rinnovabile.

    Tra le tecnologie ammesse per soddisfare la nuova quota obbligatoria, la pompa di calore elettrica è quella che, da sola, copre nella grande maggioranza dei casi l'intera quota richiesta per la sostituzione dell'impianto termico, proprio perché preleva la parte prevalente dell'energia utile dall'aria, dall'acqua o dal terreno, fonti classificate come rinnovabili. In un intervento di sola sostituzione del generatore, una pompa di calore correttamente dimensionata rappresenta quindi il modo più semplice per rispettare il decreto senza dover integrare pannelli solari termici o altri sistemi accessori.

    Per capire nel dettaglio come funziona il dimensionamento e il rendimento di una pompa di calore, quali sono i consumi reali attesi e quali costi aspettarsi in base alla superficie da riscaldare, abbiamo dedicato due approfondimenti specifici: quanto costa una pompa di calore nel 2026 e come si leggono COP e SCOP per confrontare correttamente i modelli in offerta.

    Sul fronte incentivi, la pompa di calore resta oggi lo strumento con la copertura pubblica più alta tra le tecnologie di riscaldamento: per le aliquote aggiornate del Conto Termico 3.0 e i requisiti per accedervi, che abbiamo già trattato in dettaglio, rimandiamo alla nostra guida Conto Termico 3.0 per la pompa di calore, per non ripetere qui numeri che restano validi e verificati in quell'articolo.

    Il punto tecnico da non sottovalutare è il corretto dimensionamento: una pompa di calore sovradimensionata cicla in modo inefficiente e consuma più del previsto, mentre una sottodimensionata fatica a coprire il fabbisogno nelle giornate più fredde e, di conseguenza, rischia di non raggiungere la quota di rinnovabile richiesta dalla relazione tecnica allegata alla pratica edilizia. Per questo il sopralluogo preventivo, con calcolo del fabbisogno termico dell'edificio (non una semplice stima a occhio sui metri quadri), è un passaggio che vale la pena pretendere da qualsiasi installatore prima di firmare un preventivo.

    Per chi non vuole o non può abbandonare del tutto la caldaia a gas (ad esempio per un impianto condominiale con vincoli tecnici specifici), il decreto riconosce come valido il sistema ibrido certificato: una caldaia a condensazione di classe A abbinata a una pompa di calore, con una centralina che gestisce automaticamente quale delle due fonti utilizzare in base alla convenienza energetica del momento. La quota di copertura rinnovabile in questo caso dipende dalla percentuale di funzionamento in modalità elettrica/pompa di calore nell'arco della stagione, e va verificata caso per caso dal progettista.

    Il solare termico resta una tecnologia ammessa, in particolare come complemento per la produzione di acqua calda sanitaria: da solo raramente copre l'intera quota richiesta per il riscaldamento invernale nel clima del Nord Italia, ma può essere utile per alzare la percentuale complessiva di rinnovabile in abbinamento a un impianto ibrido, o per progetti dove lo spazio in copertura è già sfruttato parzialmente per il fotovoltaico.

    Unità esterna di una pompa di calore installata a servizio di un'abitazione, soluzione conforme all'obbligo di quota rinnovabile del D.Lgs. 5/2026
    La pompa di calore copre nella maggior parte dei casi da sola la quota minima richiesta per la sostituzione dell'impianto termico.

    Il D.Lgs. 5/2026 non introduce una sanzione pecuniaria specifica per il mancato rispetto della quota minima di rinnovabile: la conseguenza pratica, e più immediata, è il diniego del rilascio del titolo edilizio (permesso di costruire o SCIA) da parte del Comune, quando la relazione tecnica allegata alla pratica non dimostra il rispetto della soglia richiesta o non ne giustifica adeguatamente la deroga.

    Per chi pianifica una sostituzione di caldaia entro fine 2026, questo significa un rischio molto concreto: un progetto impostato senza considerare l'obbligo può bloccarsi in fase di istruttoria comunale, con conseguente ritardo dei lavori, necessità di rifare la relazione tecnica e, nei casi peggiori, ripensare da capo la scelta del generatore. Vale quindi la pena coinvolgere fin dal preventivo un installatore che conosca la norma e sappia proporre soluzioni già conformi, evitando sorprese in corso d'opera.

    La norma non fa differenza tra edifici residenziali e non residenziali: le stesse quote minime (15% per la sola sostituzione dell'impianto termico, 40% per una ristrutturazione importante di primo livello) si applicano anche a capannoni industriali, uffici e strutture commerciali. Per le PMI del Nord Italia che devono sostituire generatori d'aria calda o caldaie a servizio di uffici e reparti produttivi, questo significa integrare per tempo la valutazione dell'obbligo rinnovabile nella pianificazione degli investimenti in efficienza energetica.

    L'obbligo si combina, per le imprese, con altri strumenti che abbiamo già trattato: i Certificati Bianchi, che possono valorizzare economicamente i risparmi energetici certificati ottenuti proprio grazie a un impianto più efficiente, e l'iperammortamento per i beni strumentali collegati alla transizione energetica. Anche per le aziende, la pompa di calore ad alta temperatura o i sistemi ibridi industriali restano la via più diretta per centrare la quota minima senza dover ripensare l'intero impianto di distribuzione del calore.

    Per un'impresa manifatturiera o logistica con un capannone riscaldato oggi con generatori d'aria calda a gas, l'approccio più efficiente in molti casi è combinare la sostituzione del generatore con un impianto fotovoltaico dimensionato per alimentare le pompe di calore installate: oltre a facilitare il rispetto della quota rinnovabile richiesta dal decreto, questo abbinamento riduce in modo strutturale la bolletta elettrica dello stabilimento, un tema che abbiamo approfondito anche nella nostra guida sul fotovoltaico su capannone industriale.

    L'obbligo di quota rinnovabile e gli incentivi economici sono due cose distinte ma che, nella pratica, vanno guardate insieme: un intervento che rispetta la soglia del D.Lgs. 5/2026 con una pompa di calore è quasi sempre anche l'intervento che massimizza l'accesso a Conto Termico 3.0 e alle detrazioni fiscali disponibili. Per il quadro aggiornato di aliquote, massimali e tempistiche di questi incentivi, che cambiano periodicamente, rimandiamo alle nostre guide dedicate: Conto Termico 3.0 per la pompa di calore e Ecobonus e Ristrutturazioni 2027, quest'ultima relativa al nuovo Testo Unico delle detrazioni edilizie (D.Lgs. 117/2026), una norma distinta da quella di cui parliamo in questo articolo ma che interagisce con essa per chi ristruttura casa.

    Il consiglio pratico è chiedere sempre, in fase di preventivo, una relazione tecnica unica che tenga conto sia della quota di rinnovabile obbligatoria per il titolo edilizio, sia dei requisiti tecnici necessari per accedere agli incentivi: evita di dover rifare calcoli e documentazione due volte con due professionisti diversi.

    L'obbligo si applica alle pratiche edilizie presentate dal 3 agosto 2026 in poi: chi ha già una pratica protocollata prima di questa data non deve rifare nulla, mentre chi sta ancora valutando i tempi dell'intervento farebbe bene a considerare che ogni progetto avviato dopo questa soglia dovrà includere la relazione di conformità fin dall'inizio, non come aggiunta successiva.

    Sul piano del valore dell'immobile, un impianto termico che rispetta già oggi le nuove quote di rinnovabile riduce il rischio di dover intervenire di nuovo a breve, un aspetto sempre più considerato da acquirenti e periti nella valutazione degli immobili in un mercato dove l'efficienza energetica pesa in modo crescente sull'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e sulla percezione di qualità dell'edificio.

    C'è anche un ragionamento più operativo da fare sui tempi tecnici: tra sopralluogo, progettazione della relazione ex Legge 10/1991, ordine dei materiali e installazione, un intervento di sostituzione della caldaia richiede in genere alcune settimane. Chi si trova con un generatore già in difficoltà a fine estate farebbe bene ad avviare la pratica per tempo, invece di ridursi a intervenire in piena emergenza durante i primi freddi, quando i tempi di consegna e installazione si allungano per l'alta domanda stagionale.

    Se hai in programma la sostituzione della caldaia nei prossimi mesi, questi sono i passaggi pratici da seguire per arrivare preparato:

    1. Verifica quando prevedi di presentare la pratica edilizia: se sarà dopo il 3 agosto 2026, l'obbligo di quota rinnovabile si applica.
    2. Fatti affiancare da un tecnico abilitato per la relazione ex Legge 10/1991, da allegare alla pratica comunale.
    3. Valuta con un installatore qualificato se una pompa di calore da sola copre la quota richiesta per il tuo edificio, oppure se serve un sistema ibrido.
    4. Verifica la cumulabilità con Conto Termico 3.0, Ecobonus o altre detrazioni prima di firmare il preventivo definitivo.
    5. Se stai valutando una stufa o caldaia a pellet in sostituzione di un impianto a biomassa esistente, controlla i requisiti tecnici (5 stelle, rendimento ≥ 87%, particolato ≤ 1 mg/Nm³) prima di procedere.
    6. Richiedi un sopralluogo per il dimensionamento corretto: un impianto sottodimensionato rischia di non rispettare la quota nella pratica, oltre a rendere meno confortevole il riscaldamento.

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