Dal 1° gennaio 2026 i crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0 non esistono più: al loro posto la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto l'iperammortamento 2026, una maggiorazione del 180% del costo deducibile per i beni strumentali nuovi — impianto fotovoltaico compreso. Tradotto in pratica: se la tua azienda acquista un impianto da 100.000 euro, ai fini fiscali ne deduci 280.000. Con l'IRES al 24%, significa recuperare circa 43.000 euro sotto forma di minori imposte nel corso del piano di ammortamento.
La misura ha però una finestra temporale stretta. L'investimento va completato entro il 31 dicembre 2026, oppure entro il 30 giugno 2027 a patto che entro fine 2026 l'ordine risulti accettato dal fornitore e sia stato versato un acconto di almeno il 20%. Per chi ha un capannone in Lombardia o nel resto del Nord Italia — dove il costo dell'energia pesa sui bilanci più che altrove — i mesi utili per decidere sono in realtà quelli da qui all'autunno, non fino a San Silvestro.
In questa guida vediamo come funziona l'iperammortamento 2026, quali aliquote si applicano e con quali soglie, quali requisiti devono rispettare i moduli fotovoltaici, quanto risparmia davvero un'azienda tipo con un esempio di calcolo completo, come si combina la misura con i bandi regionali e quali errori di documentazione possono farti perdere tutto il beneficio. In fondo trovi anche le risposte alle domande più frequenti.
Cos'è l'iperammortamento 2026 e chi può usarlo?
L'iperammortamento 2026 è l'agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) per sostenere gli investimenti delle imprese in beni strumentali materiali nuovi, tecnologie 4.0 e impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Sostituisce sia il credito d'imposta Transizione 4.0 sia il piano Transizione 5.0, che si sono chiusi con il 2025. Il meccanismo però è diverso: non ricevi un credito da compensare in F24, ma una maggiorazione figurativa del costo di acquisto, che aumenta le quote di ammortamento deducibili dal reddito d'impresa.
Facciamo un esempio semplice. Un bene da 100.000 euro con maggiorazione del 180% genera una deduzione complessiva di 280.000 euro: i 100.000 dell'ammortamento ordinario più 180.000 di deduzione extra, ripartita lungo il piano di ammortamento del bene tramite variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi. Il vantaggio non passa dalla fattura né dal conto corrente: passa dalle tasse che la tua azienda non pagherà nei prossimi anni.
Possono usare l'iperammortamento tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa: società di capitali, società di persone, ditte individuali, indipendentemente da dimensione, settore e regime contabile ordinario o semplificato. Restano fuori i contribuenti in regime forfettario, che non deducono i costi in modo analitico, e le imprese in liquidazione o soggette a procedure concorsuali. Servono inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e la regolarità contributiva (DURC).
C'è un requisito implicito che molti sottovalutano: la capienza fiscale. Poiché il beneficio è una deduzione, serve un utile tassabile da abbattere. Un'azienda strutturalmente in perdita non ottiene un risparmio immediato, anche se la deduzione non si perde e confluisce nelle perdite riportabili. È il primo punto da verificare con il commercialista prima di programmare un investimento fotovoltaico aziendale, e uno dei temi che affrontiamo sempre in fase di sopralluogo con le imprese che seguiamo.
- Essere titolari di reddito d'impresa (no forfettari, no soli professionisti per i beni 4.0)
- Investire in beni strumentali materiali nuovi, mai usati da altri soggetti
- Beni riconducibili all'allegato A della Legge 232/2016 oppure impianti per l'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo, fotovoltaico e accumuli inclusi
- Strutture produttive situate in Italia
- Interconnessione ai sistemi aziendali per i beni 4.0 e documentazione tecnica adeguata
- Rispetto delle scadenze: effettuazione entro il 31 dicembre 2026 o coda al 30 giugno 2027 con acconto del 20%
Quali aliquote: il 180% e le soglie di investimento
L'iperammortamento al 180% non si applica in modo piatto su qualunque cifra: la maggiorazione decresce a scaglioni all'aumentare dell'investimento complessivo. La logica premia le PMI: la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro gode dell'aliquota piena, mentre le quote eccedenti scendono progressivamente fino ad azzerarsi oltre i 20 milioni.
| Quota di investimento | Maggiorazione | Deduzione totale | Risparmio IRES 24% indicativo |
|---|---|---|---|
| Fino a 2,5 milioni € | 180% | 280% del costo | circa 43% del costo |
| Oltre 2,5 e fino a 10 milioni € | 100% | 200% del costo | circa 24% del costo |
| Oltre 10 e fino a 20 milioni € | 50% | 150% del costo | circa 12% del costo |
| Oltre 20 milioni € | nessuna | 100% del costo | ammortamento ordinario |
Per la stragrande maggioranza delle aziende del Nord Italia che installano un impianto fotovoltaico la questione degli scaglioni è teorica: un impianto industriale da 100-300 kWp costa indicativamente tra 75.000 e 250.000 euro imponibile, quindi resta ampiamente dentro la prima fascia con maggiorazione piena del 180%. Anche aggiungendo sistemi di accumulo, colonnine e altri beni strumentali nello stesso anno, arrivare a 2,5 milioni non è lo scenario tipico di una PMI.
Esiste inoltre un'aliquota rafforzata, che eredita la filosofia di Transizione 5.0: per gli investimenti che ottengono una riduzione certificata dei consumi energetici della struttura produttiva (almeno il 3% a livello di sito o il 5% sul processo interessato), la maggiorazione sale oltre il 180%, fino a un valore indicato in 220% sul primo scaglione che va confermato sul testo di legge e sui decreti attuativi vigenti al momento dell'investimento. In questo caso servono comunque certificazioni energetiche ex ante ed ex post rilasciate da un valutatore indipendente: più beneficio, più burocrazia. Per molte imprese la strada del 180% "semplice" resta la più rapida e sicura.

Il fotovoltaico rientra nell'iperammortamento? I requisiti dei moduli UE
Sì, e questa è una delle novità più rilevanti rispetto al vecchio iperammortamento del periodo 2017-2019, che riguardava quasi solo macchinari 4.0. La norma del 2026 agevola espressamente gli impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, inclusi i sistemi di accumulo. Un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone, dimensionato sui consumi reali dell'azienda, rientra quindi a pieno titolo tra i beni agevolabili.
Attenzione però al requisito più tecnico: la provenienza dei moduli. Per accedere alla maggiorazione, i pannelli devono essere iscritti al registro ENEA previsto dall'articolo 12 del DL 181/2023, che classifica i prodotti in tre categorie. Lettera a): moduli prodotti nell'Unione Europea con efficienza almeno del 21,5%. Lettera b): moduli con celle prodotte nella UE. Lettera c): moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem prodotte nella UE. Per le lettere b) e c) è prevista una base di calcolo maggiorata rispetto alla a), quindi il beneficio cresce ulteriormente.
Cosa significa in pratica quando scegli un impianto fotovoltaico per la tua azienda? Che la marca e la filiera del pannello non sono più solo una questione di qualità, ma incidono direttamente sull'agevolazione. Un modulo extra-UE fuori registro può costare qualche euro in meno al pezzo e farti perdere decine di migliaia di euro di deduzione. Prima di firmare qualsiasi ordine, fatti consegnare dal fornitore la dichiarazione di iscrizione al registro ENEA con la categoria di appartenenza, e verifica che compaia anche in fattura.
- Impianto nuovo, destinato all'autoconsumo dell'azienda (anche autoconsumo a distanza)
- Moduli iscritti al registro ENEA ex art. 12 DL 181/2023, con evidenza della lettera a), b) o c)
- Eventuali sistemi di accumulo inclusi nell'investimento agevolato
- Dimensionamento coerente con i consumi: l'impianto serve la produzione, non la vendita di energia come attività principale
- Documentazione tecnica completa: schede dei moduli, pratica di connessione, verbale di entrata in esercizio
Quali sono le scadenze: 31 dicembre 2026 e la proroga con acconto
La regola generale è secca: l'investimento deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2026. Per "effettuato" si intende, secondo le regole ordinarie di competenza, la consegna del bene o l'ultimazione della prestazione, non la semplice firma del contratto. Esiste però la classica finestra lunga: se entro il 31 dicembre 2026 l'ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto di almeno il 20% del costo, il termine per la consegna slitta al 30 giugno 2027.
Questa coda temporale è la vera ancora di salvezza per chi si muove nella seconda metà dell'anno, perché un impianto fotovoltaico industriale non si installa in due settimane. Tra sopralluogo, progetto, pratica di connessione con il distributore, eventuali autorizzazioni comunali e disponibilità delle squadre di installazione, nel Nord Italia i tempi reali vanno da due a cinque mesi. Chi inizia il percorso a novembre rischia di non riuscire nemmeno a formalizzare ordine e acconto entro l'anno.
- Entro l'estate/inizio autunno 2026: sopralluogo tecnico, analisi dei consumi e preventivo definitivo con moduli a registro ENEA
- Entro novembre 2026: conferma d'ordine accettata dal fornitore, con oggetto e importi chiari
- Entro il 31 dicembre 2026: versamento dell'acconto di almeno il 20% del costo complessivo, con bonifico tracciato
- Entro il 30 giugno 2027: consegna, installazione, connessione e interconnessione dell'impianto
- Nei termini previsti: invio delle comunicazioni richieste dalla procedura (preventiva, di conferma e di completamento) tramite i canali GSE/MIMIT
Un dettaglio che vale oro: l'acconto deve essere almeno il 20% del costo effettivo finale. Se in corso d'opera l'investimento cresce — capita spesso, ad esempio quando si aggiunge un accumulo — e l'acconto versato scende sotto la soglia rispetto al nuovo totale, la parte eccedente rischia di perdere la coda al 2027. Meglio abbondare con l'acconto o congelare il perimetro dell'ordine.
Vuoi sapere quanto vale l'iperammortamento per il tuo capannone?
Richiedi il sopralluogo gratuitoIperammortamento vs credito d'imposta 5.0: cosa cambia in pratica
Se negli ultimi anni hai valutato il fotovoltaico con Transizione 5.0 e poi hai rimandato, il quadro 2026 è diverso in quasi tutto. Il credito d'imposta era un importo da compensare in F24, utilizzabile anche da aziende con poco utile; l'iperammortamento è una deduzione, quindi vale solo se hai imposte da pagare. In compenso, la versione base al 180% elimina buona parte della burocrazia che ha frenato il 5.0: niente certificazione obbligatoria della riduzione dei consumi, niente calcoli di risparmio energetico ex ante, procedura più lineare.
| Aspetto | Credito d'imposta 5.0 (fino al 2025) | Iperammortamento 2026 |
|---|---|---|
| Natura del beneficio | Credito compensabile in F24 | Maggiorazione della deduzione fiscale |
| Quando lo incassi | In compensazione, anche in tempi brevi | Lungo il piano di ammortamento del bene |
| Serve utile tassabile? | No, bastano debiti fiscali/contributivi da compensare | Sì, serve capienza IRES/IRPEF |
| Certificazione risparmio energetico | Obbligatoria (ex ante ed ex post) | No per l'aliquota base 180%; sì solo per la rafforzata 220% |
| Aliquota massima per una PMI | Fino al 45% di credito nei casi migliori | Circa 43% di risparmio d'imposta con IRES 24% |
| Complessità della pratica | Alta | Media |
La lettura pratica per un imprenditore del Nord è questa: se la tua azienda produce utili con regolarità — come la maggior parte delle manifatturiere lombarde che seguiamo — l'iperammortamento 2026 è più semplice e quasi altrettanto generoso del 5.0. Se invece l'azienda è in una fase di margini compressi, il beneficio arriva più lentamente, e conviene simulare con il commercialista l'effetto reale sul carico fiscale dei prossimi esercizi prima di decidere taglia e tempi dell'investimento.
C'è infine un cambio di filosofia: il credito 5.0 imponeva di dimostrare il risparmio energetico, l'iperammortamento no (nella versione base). Questo rende agevolabile anche il semplice impianto fotovoltaico per abbattere la bolletta, senza dover costruire un progetto complesso di efficientamento del processo produttivo. Per molte PMI è la differenza tra pratica che parte e pratica che muore in un cassetto.
Quanto risparmia davvero un'azienda: esempio di calcolo
Prendiamo un caso tipo realistico: un'azienda metalmeccanica in provincia di Brescia, capannone di 2.000 mq, consumo elettrico di circa 130.000 kWh l'anno, quasi tutto in orario diurno. Il dimensionamento corretto porta a un impianto da 100 kWp con moduli a registro ENEA, senza accumulo. Una taglia del genere si colloca tra 75.000 e 95.000 euro imponibile chiavi in mano: per l'esempio prendiamo un valore centrale di 85.000 euro. Vediamo cosa succede con l'iperammortamento al 180%.
| Voce | Valore indicativo |
|---|---|
| Costo dell'impianto fotovoltaico 100 kWp (imponibile) | 85.000 € |
| Maggiorazione iperammortamento 180% | +153.000 € di deduzione extra |
| Deduzione fiscale complessiva (280%) | 238.000 € |
| Risparmio IRES 24% totale | circa 37.000 € |
| Costo netto effettivo dell'impianto | circa 48.000 € |
| Produzione annua stimata (Nord Italia) | circa 110.000 kWh |
| Autoconsumo stimato (75%) | circa 82.000 kWh/anno |
| Risparmio in bolletta a 0,22 €/kWh | circa 18.000 €/anno |
| Rientro dell'investimento al netto del fisco | circa 2,5-3 anni |
Il numero da fissare è il costo netto: grazie alla deduzione maggiorata, l'impianto da 85.000 euro ne costa davvero circa 48.000. Il risparmio fiscale non arriva tutto subito — si distribuisce lungo il piano di ammortamento, tipicamente una decina d'anni per gli impianti fotovoltaici — ma è un flusso certo se l'azienda resta in utile. Sommando i circa 18.000 euro l'anno di bolletta evitata e la vendita delle eccedenze tramite ritiro dedicato, il rientro reale si colloca intorno ai tre anni.
Il meccanismo scala bene anche su taglie diverse. Un artigiano di Bergamo con un laboratorio e un impianto da 30 kWp (circa 35.000 euro imponibile) ottiene una deduzione extra di 63.000 euro, cioè oltre 15.000 euro di IRES risparmiata. Una logistica nel piacentino con 300 kWp da circa 225.000 euro imponibile porta a casa una deduzione aggiuntiva di 405.000 euro, per un beneficio fiscale intorno ai 97.000 euro. In entrambi i casi si resta nel primo scaglione, con aliquota piena. Si nota anche l'effetto scala sul prezzo: il costo per kWp scende passando dalle taglie piccole a quelle industriali.
Due avvertenze da consulente. Primo: questi numeri sono indicativi, perché prezzo al kWp, producibilità e tariffa energetica cambiano da caso a caso; un preventivo serio parte sempre dalle bollette reali degli ultimi dodici mesi. Secondo: il beneficio dipende dall'aliquota effettiva della tua azienda. Con IRES al 24% più IRAP dove deducibile, e per le imprese individuali con aliquote IRPEF progressive, il risultato può variare di qualche punto. La simulazione fiscale puntuale spetta al commercialista; a noi spetta dimensionare l'impianto in modo che i numeri stiano in piedi.

Come si combina con bandi regionali e altri incentivi
L'iperammortamento 2026 è cumulabile con altri incentivi che non coprono le stesse quote di costo, nei limiti del costo effettivamente sostenuto. In pratica: se un bando regionale ti riconosce un contributo a fondo perduto del 30% sull'impianto, la maggiorazione del 180% si calcola sul costo al netto del contributo. Il cumulo quindi funziona, ma va costruito bene sulla carta, documentando le basi di calcolo di ciascuna misura per non superare il tetto del 100% del costo.
Nel Nord Italia le occasioni non mancano: le regioni pubblicano periodicamente bandi per l'efficienza energetica delle PMI, e le camere di commercio lombarde attivano voucher per investimenti green e digitali. A questi si aggiungono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): con la fine dello Scambio sul Posto, l'energia immessa in rete si valorizza tramite il ritiro dedicato e, se l'azienda entra in una CER, con la tariffa incentivante sull'energia condivisa. Sulla pagina dedicata agli incentivi trovi il quadro aggiornato delle misure attive.
Un capitolo a parte merita la parte termica. Se oltre al fotovoltaico stai valutando di sostituire le caldaie del capannone o degli uffici con pompe di calore, dal 2026 è operativo il Conto Termico 3.0, che riconosce un contributo diretto in conto capitale anche alle imprese: della dotazione destinata ai soggetti privati, una quota è espressamente riservata a imprese ed enti del terzo settore che svolgono attività economica. Attenzione però a come si legge il 65% di cui tutti parlano: sulle pompe di calore è il 65% di massimali calcolati dal GSE su potenza, producibilità e prestazione stagionale, non il 65% della fattura, quindi l'importo effettivo va sempre simulato prima di metterlo a budget. In molti progetti che seguiamo la combinazione vincente è proprio questa: fotovoltaico con iperammortamento per la parte elettrica, pompa di calore con Conto Termico per la climatizzazione, così ogni euro di investimento aggancia l'incentivo più efficiente.
La regola d'oro dei cumuli: prima si disegna il progetto complessivo, poi si assegnano gli incentivi alle singole voci di costo. Farlo al contrario — firmare ordini e poi cercare i bandi — è il modo più rapido per lasciare soldi sul tavolo.
Il 180% non è un assegno che arriva in banca: sono tasse che la tua azienda smette di pagare. Per questo premia chi produce utili e decide in fretta — la scadenza vera non è dicembre, è l'autunno.
Errori da evitare nella documentazione
La maggior parte delle contestazioni sull'iperammortamento non nasce da requisiti mancanti, ma da documenti fatti male. Il beneficio si gioca in dichiarazione dei redditi, quindi in caso di controllo l'Agenzia delle Entrate vuole vedere carte coerenti: ordine, fattura, pagamenti, documentazione tecnica e comunicazioni devono raccontare la stessa storia, con le stesse date e gli stessi importi.
- Acconto sotto la soglia: versare meno del 20% del costo finale entro il 31 dicembre 2026 fa saltare la coda al 30 giugno 2027
- Ordine non accettato per iscritto: serve la conferma d'ordine controfirmata dal fornitore con data certa, non una mail generica
- Moduli fuori registro ENEA: pannelli extra-UE non iscritti azzerano l'agevolazione sull'impianto; la categoria (a, b o c) va documentata
- Fatture senza riferimento normativo: la dicitura con il richiamo alla Legge di Bilancio 2026 va apposta su ordini e fatture, come da prassi consolidata sulle agevolazioni beni strumentali
- Comunicazioni dimenticate: la procedura prevede comunicazioni preventive e di completamento; saltarle o inviarle in ritardo mette a rischio il beneficio
- Perizia o attestazione mancante per i beni 4.0: sopra le soglie previste serve la perizia asseverata di un tecnico; sotto, l'autodichiarazione del legale rappresentante
- Bene non nuovo: revamping di impianti esistenti o materiale ricondizionato non rientrano; l'ampliamento di un impianto esistente è agevolabile solo se configura un investimento nuovo e autonomo
Il consiglio operativo è di costruire un fascicolo dell'investimento fin dal primo giorno: preventivo, conferma d'ordine, contabili dei bonifici, schede tecniche dei moduli con evidenza del registro ENEA, verbale di connessione, dichiarazioni e comunicazioni. Un'ora di ordine oggi vale molto più di una memoria difensiva tra cinque anni. E soprattutto: coinvolgi il commercialista prima di firmare, non dopo. Le scelte fatte in fase d'ordine — intestazione, decorrenza, acconto — sono quelle che decidono la sorte fiscale dell'operazione.
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